SE TROVO UN TESORO HO DIRITTO A UNA RICOMPENSA?

Il ritrovamento di un tesoro d'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico è sottoposto a una legge speciale. Vediamo cosa fare se si trova un vero tesoro se si ha diritto ad una ricompensa e le sanzioni per chi se ne appropria

A Como, in via Diaz è stato trovato nei giorni scorsi un vero tesoro. Durante gli scavi per l'edificazione di una palazzina, è stata rinvenuta un'anfora di epoca romana piena di monete d'oro in perfette condizioni. Consegnato nelle mani della Sopraintendenza per i beni archeologici, il tesoro è stato quindi trasferito presso il laboratorio di restauro del Mibac a Milano, per studiare il prezioso ritrovamento e fornire informazioni più precise sul valore delle monete e la loro origine. L'occasione è ghiotta, per studiare la disciplina applicabile in questi casi, che non è quella contenuta nell'art. 932 c.c. commi 1 e 2, che si occupa di cose mobili di pregio nascoste o sotterrate, bensì quella del comma 3 che, per quanto riguarda gli oggetti d'interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico rinvia alle leggi speciali in materia: nello specifico il Codice dei beni culturali e del paesaggio.

RITROVAMENTO TESORO: COSA DICE IL CODICE CIVILE
Il termine tesoro viene utilizzato in diversi articoli del codice civile. Il 988 c.c. ad esempio stabilisce che "Il diritto dell'usufruttuario non si estende al tesoro che si scopra durante l'usufrutto, salve le ragioni che gli possono competere come ritrovatore."
Il 932 c.c., invece definisce tesoro "qualunque cosa mobile di pregio, nascosta o sotterrata, di cui nessuno può provare di essere proprietario" e al comma 2 dispone che "Il tesoro appartiene al proprietario del fondo in cui si trova. Se il tesoro è trovato nel fondo altrui, purché sia stato scoperto per solo effetto del caso, spetta per metà al proprietario del fondo e per metà al ritrovatore. La stessa disposizione si applica se il tesoro è scoperto in una cosa mobile altrui."
Ciò che interessa in questa sede però è la formulazione del comma 3 di questo articolo, secondo cui: "Per il ritrovamento degli oggetti d'interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico si osservano le disposizioni delle leggi speciali".
Questo perché, come prevede l'art. 826 c.c. "Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato (…) le cose d'interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo".

RITROVAMENTO CASUALE DI UN TESORO: DISCIPLINA
Le scoperte fortuite di beni culturali sono infatti disciplinate dall'art. 90 del Codice dei beni culturali e del paesaggio dlgs n. 42/2004, che così dispone:
1."Chi scopre fortuitamente cose immobili o mobili indicate nell'articolo 10 ne fa denuncia entro ventiquattro ore al soprintendente o al sindaco ovvero all'autorità di pubblica sicurezza e provvede alla conservazione temporanea di esse, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute (Della scoperta fortuita sono informati, a cura del soprintendente, anche i carabinieri preposti alla tutela del patrimonio culturale.)
2. Ove si tratti di cose mobili delle quali non si possa altrimenti assicurare la custodia, lo scopritore ha facoltà di rimuoverle per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione sino alla visita dell'autorità competente e, ove occorra, di chiedere l'ausilio della forza pubblica.
3. Agli obblighi di conservazione e custodia previsti nei commi 1 e 2 è soggetto ogni detentore di cose scoperte fortuitamente.
4. Le spese sostenute per la custodia e rimozione sono rimborsate dal Ministero."
L'art. 90, rinviando all'art 10, consente d'individuare i beni culturali che interessa esaminare in questa sede, ovvero "le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante" lett. a), comma 3 che comprendono anche "le cose di interesse numismatico" lett. b) comma 2.
Questi beni, a differenza di quelli contemplati dai commi 1 e 2 dell'art 10, richiedono la preventiva dichiarazione di interesse culturale prevista all'art. 13.

DICHIARAZIONE SULL'INTERESSE CULTURALE: PROCEDURA
Occorre quindi esaminare in che cosa consiste la dichiarazione d'interesse culturale che, come precisa l'art 13. comma 1 del Codice dei beni culturali "… accerta la sussistenza, nella cosa che ne forma oggetto, dell'interesse richiesto dall'articolo 10, comma 3" ossia "artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante".
Tutto chiaro, ma come si giunge a tale dichiarazione? Le norme di riferimento sono gli artt. 14 e 15 del Codice.
Il primo, dedicato al procedimento di dichiarazione prevede i seguenti passaggi:

  • richiesta motivata della regione e di ogni altro ente territoriale interessato;
  • comunicazione al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto;
  • avvio della procedura da parte del soprintendente;
  • adozione della dichiarazione dell'interesse culturale ad opera del Ministero.

NOTIFICA DELLA DICHIARAZIONE D'INTERESSE CULTURALE
Adottata la dichiarazione essa deve essere notificata ai sensi dell'art. 15 "al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto, tramite messo comunale o a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento."
Nel caso in cui si tratti di "cose soggette a pubblicità immobiliare o mobiliare, il provvedimento di dichiarazione e' trascritto, su richiesta del soprintendente, nei relativi registri ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo. Dei beni dichiarati il Ministero forma e conserva un apposito elenco, anche su supporto informatico."

RITROVAMENTO DI UN TESORO: SPETTA LA RICOMPENSA?
Tutto chiaro, ma ciò che interessa è: a chi trova un "tesoro" spetta una ricompensa? Iniziamo subito col dire che, l'art. 92 del Codice dei beni culturali riconosce, a chi trova un tesoro rientrante nella definizione di bene culturale di cui all'art. 10 un "premio", che viene corrisposto dal Ministero in misura non superiore a un quarto del valore, previa stima:
"a) al proprietario dell'immobile dove è avvenuto il ritrovamento;
b) al concessionario dell'attività di ricerca, ai sensi dell'articolo 89;
c) allo scopritore fortuito che ha ottemperato agli obblighi previsti dall'articolo 90."
Il premio può essere corrisposto in denaro o consegnando una parte delle cose ritrovate o a richiesta, tramite il riconoscimento di un credito d'imposta di pari ammontare. Il suo riconoscimento è subordinato al rispetto di alcuni obblighi da parte del proprietario del terreno e/o di colui che ha rinvenuto il tesoro, ossia:

  • aver presentato denuncia nel termine di 24 ore al Soprintendente, al Sindaco o all'autorità di pubblica sicurezza;
  • aver conservato temporaneamente i reperti nel luogo del ritrovamento o, se si tratta di beni mobili, averli spostati in un luogo sicuro fino all'arrivo dell'autorità;
  • se chi ha trovato il tesoro non è il proprietario del terreno il premio è riconosciuto solo se l'ingresso è avvenuto con il consenso del suo titolare.

Anche il codice civile in realtà non utilizza il termine ricompensa, infatti ai sensi:

  • dell'art. 932 c.c, se il tesoro non presenta un interesse culturale, ma è semplicemente un oggetto di valore, come un gioiello ad esempio, è previsto che il tesoro debba essere assegnato al proprietario del fondo in cui è rinvenuto, mentre se chi lo trova non coincide con il proprietario del fondo, esso debba essere diviso a metà tra i due soggetti;
  • dell'art 930 c.c. invece, che si occupa di oggetti smarriti altrui, è previsto che il proprietario debba pagare al ritrovatore un premio, se costui lo chiede, pari a un decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata, con la precisazione che se la somma o il prezzo supera i 5,16 euro, il premio per il sovrappiù sarà solo del ventesimo. Infine se il bene ritrovato non ha valore commerciale, la misura del premio è stabilita dal giudice in base al suo prudente apprezzamento.

APPROPRIAZIONE DI UN TESORO: CONSEGUENZE
Cosa succede infine se chi trova un tesoro se ne appropria illegittimamente? In tema d'illeciti aventi come oggetto un tesoro occorre, anche in questo caso, distinguere:

  • se l'impossessamento riguarda un "tesoro" appartenente allo Stato, tra quelli indicati nell'art. 10 del Codice dei beni culturali allo Stato (art 91) colui che lo realizza è punito con la reclusione fino a tre anni e la multa da 31 a 516, 50 euro. Reclusione da uno a sei anni e multa da euro 103 a 1.033 euro se l'illecito è commesso da chi ha avuto la concessione di ricerca prevista dall'art. 89;
  • diverso il caso in cui chi trova un bene anche di valore, non provvede alla sua restituzione e se ne appropria. In questo caso, infatti, dopo l'abrogazione da parte del dlgs n. 7/2016 del reato di cui all'art. 647 c.p. "Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito", è prevista la sola sanzione da 100 a 8000 euro.
Studio Cataldi 02 ottobre 2018
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