IL PREMIO PER IL TESORO? C'E' CHI HA ATTESO ANCHE SASSANT'ANNI
L'intervista a Sergio Lazzarini, docente di Legislazione dei beni culturali alla Scuola di specializzazione in archeologia Statale
Il premio per il ritrovamento delle monete romane di via Diaz? Guardi, in Italia va così: per il riconoscimento relativo ai ritrovamenti negli scavi dell’antica Herdonia, in provincia di Foggia - e parliamo di un periodo compreso tra il 1962 e il 1989 - l’ultima sentenza del Consiglio di Stato è stata depositata nel 2024. È la diciottesima. Ormai nel giudizio saranno subentrati i nipoti».
A sentire Sergio Lazzarini ci vogliono attenzione e tanta pazienza, come sempre quando si tratta di confrontarsi con burocrazia e istituzioni.
Professore di Diritto romano all’Università dell’Insubria, docente di Legislazione dei beni culturali alla Scuola di specializzazione in archeologia dell’Università Statale di Milano nonché specialista in epigrafia giuridica, l’avvocato Lazzarini ha seguito e segue tuttora per conto di “Officine Immobiliari” la vicenda della ricompensa che il ministero dovrebbe riconoscere alla srl cui si deve il ritrovamento delle mille monete di via Diaz.
Professore, perché tante difficoltà?
Perché il ministero tende a sollevare contrasti soprattutto sul nodo della collaborazione.
Cioè?
I beni archeologici posti nel sottosuolo appartengono allo Stato. È l’effetto del principio di dominio eminente dello Stato sul sottosuolo, non solo archeologico ma anche, per esempio, minerario.
È un principio che si affermò alla fine dell’Ottocento e che per quanto concerne l’archeologia fu sancito con una legge del 1909. Per favorire il contributo dei cittadini all’effettiva acquisizione dei reperti al patrimonio nazionale venne stabilito un premio, in beni o in denaro, che fu poi riaffermato anche dal Codice dei beni culturali del 2004.
Un riconoscimento è previsto sia per il proprietario dell’area sia per lo scopritore fino al 25% del valore di cui si è incrementato il patrimonio dello Stato. Il tutto presuppone però la collaborazione del cittadino.
E i guai iniziano da qui.
Esatto. È su questo punto che il ministero tende a fare questioni...
Come a dire che il diritto al premio è un diritto condizionato?
Diciamo che il proprietario ha diritto al premio in quanto tale, anche se direttamente non ha svolto alcuna attività materiale.
Ma in che modo bisogna dimostrarsi collaborativi?
Dopo la scoperta bisogna fare denuncia, e farla entro 24 ore, con il divieto assoluto di intraprendere qualunque tipo di ulteriore iniziativa. Dispone il Codice: “Lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute”. Di fatto l’alternativa per lo scopritore è tra il tacere rinunciando al premio se mai l’autorità dovesse successivamente venire a conoscenza del ritrovamento, oppure collaborare segnalando la scoperta, il che è già il massimo che il cittadino può e deve fare. In altre parole dovrebbe bastare la semplice segnalazione a generare il premio massimo del 25%.
Ma allora perché a essere messa in discussione, anche nel caso delle monete di via Diaz, è proprio la percentuale del premio?
Nel 1999, il Ministero ritenne di non più “attribuire indistintamente il massimo del premio previsto dalla legge, come avviene per prassi da lungo tempo”, quantomeno dalla legge del 1939 firmata dall’allora ministro Bottai, una legge di assoluta avanguardia per l’epoca. Venne introdotta una graduazione della ricompensa in relazione al fatto che il proprietario dell’area di scavo, dopo il ritrovamento, abbia potuto realizzare in tutto o in parte o per nulla l’opera prevista a completamento di quello scavo. Per vedersi riconosciuto li premio del 25%, secondo quella circolare del 1999 ribadita nel 2021 (significativamente poco dopo la scoperta del “Tesoro di Como”), il privato cittadino dovrebbe avere sostenuto in proprio tutti i costi e non avere in alcun modo potuto realizzare quanto aveva in progetto.
E però in via Diaz il progetto è stato completato eccome.
Certo, ma come ben si comprende tutto ciò non ha alcuna connessione con l’incremento del valore del patrimonio dello Stato.
Però quell’impostazione ha generato moltissime controversie. Una sentenza del Consiglio di Stato del gennaio 2024 ha chiarito che al proprietario per ottenere il premio basta “essersi adoperato in qualsiasi modo perché l’autorità pubblica competente fosse messa in grado di tutelare il bene culturale oggetto del ritrovamento”, cioè ad esempio “l’aver segnalato alla Soprintendenza”, oppure “l’aver consentito l’ingresso nella proprietà a prescindere da formali atti autoritativi”.
E invece a Officine Immobiliari, che ha sostenuto in proprio 400mila euro di costi per gli scavi, di quel 25% il ministero vorrebbe riconoscere soltanto il 9,25, poco più di un terzo.
Voi stimate che le mille monete valgano tra i 9 e gli 11 milioni di euro, per il ministero, invece, varrebbero zero. Possibile?
Alla fine anche il ministero ha fornito una sua valutazione, pari a circa 4,9 milioni di euro. Ma inizialmente i suoi funzionari sostenevano che valesse zero visto che lo Stato non vende i suoi “gioielli”. Una scelta che però non diminuisce il valore intrinseco dei beni.
Finirà come per la città di Herdonia? Sessanta e passa anni di cause?
Le racconto questa: lo scorso anno il Consiglio di Stato, in relazione a una controversia su un premio che si trascina dal 1985, ha riconosciuto a tre proprietari un primo significativo risarcimento del danno di 10mila euro ciascuno a carico del ministero (“per sofferenza, frustrazione o, almeno, turbamento da un’azione amministrativa durata anni” e “caratterizzata da immotivate stasi ed inerzia”) trasmettendo copia della sentenza alla Corte dei Conti, con un evidente, implicito invito a procedere e a rivalersi proprio nei confronti dei funzionari del ministero. Chissà che grazie alla magistratura non si apra la via per un cambio di registro: forse è la via necessaria per superare la burocrazia.
S. Fer.
LA PROVINCIA DI COMO 10 marzo 2025